Secondo la legge, l'abitazione principale è l'unità immobiliare nella quale vivono abitualmente il soggetto passivo e il suo nucleo familiare e dove hanno la residenza anagrafica (ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011).
Cosa avviene se una porzione dell'immobile è affittata? Si ritiene che la locazione non dovrebbe comportare la perdita delle agevolazioni IMU e Irpef, per questo è utile il parere fornito dall'Avvocato Nicola Ricciardi e dall'Avvocato Alessio Foligno, i quali hanno spiegato come deve regolarsi il contribuente in questo caso.
La circolare MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012 ha per oggetto anche il caso di un’abitazione principale parzialmente locata: nell’ipotesi dell’abitazione principale “parzialmente locata” l’immobile in discussione al tempo stesso è immobile non locato per la parte adibita ad abitazione principale e immobile locato per la rimanente parte.
Nicola Ricciardi - Avvocato
Nicola Ricciardi è un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma esperto di diritto tributario. Curatore e collaboratore di libri inerenti il ruolo e le modalità dell'ingiunzione fiscale, è docente presso l'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo.
lunedì 4 gennaio 2016
lunedì 30 novembre 2015
Avvocato Nicola Ricciardi sul valore imponibile dei fabbricati accatastati in F3
Come fare per sapere qual è la base imponibile della tassa municipale su un fabbricato? A questa domanda rispondono l'Avvocato Nicola Ricciardi e l'Avvocato Alessio Foligno con questo articolo.
Per cominciare prendiamo in considerazione quanto dice l'art. 13 c. 3 Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 “La base imponibile dell'imposta municipale propria é costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”.
Inoltre, il D.Lgs 504/92 art 5 c. 6 stabilisce che “c. 6 In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato”.
Perciò la base imponibile dell'Imu di un fabbricato accatastato in F3 è costituita dai seguenti aspetti: - il valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile (anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 D.Lgs 504/92) senza calcolare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;
Per cominciare prendiamo in considerazione quanto dice l'art. 13 c. 3 Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 “La base imponibile dell'imposta municipale propria é costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”.
Inoltre, il D.Lgs 504/92 art 5 c. 6 stabilisce che “c. 6 In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato”.
Perciò la base imponibile dell'Imu di un fabbricato accatastato in F3 è costituita dai seguenti aspetti: - il valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile (anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 D.Lgs 504/92) senza calcolare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;
martedì 27 ottobre 2015
Tassa rifiuti e assegnazione dell'ex casa coniugale
In caso di separazione o divorzio, come ci si regola per la tassa sui rifiuti relativa all'immobile in cui si conviveva?
L'Avvocato Nicola Ricciardi esamina la questione con la collaborazione dell'Avvocato Foligno sul sito FinTer, qui riportiamo una sintesi: se un contribuente si separa o divorzia con la negoziazione assistita e nella “convenzione di negoziazione” stabilisce l’assegnazione della casa coniugale all'ex moglie, bisogna applicare le disposizioni previste dall'art. 4 comma 12-quinquies, D.L. 16/2012.
Queste norme prevedono che l’assegnazione dell’abitazione coniugale a favore di uno dei coniugi, disposta a seguito di provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio si intenda in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
L'Avvocato Nicola Ricciardi esamina la questione con la collaborazione dell'Avvocato Foligno sul sito FinTer, qui riportiamo una sintesi: se un contribuente si separa o divorzia con la negoziazione assistita e nella “convenzione di negoziazione” stabilisce l’assegnazione della casa coniugale all'ex moglie, bisogna applicare le disposizioni previste dall'art. 4 comma 12-quinquies, D.L. 16/2012.
Queste norme prevedono che l’assegnazione dell’abitazione coniugale a favore di uno dei coniugi, disposta a seguito di provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio si intenda in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
mercoledì 30 settembre 2015
L'Avvocato Nicola Ricciardi esamina il tema degli avvisi di accertamento
Per un esame corretto del tema in oggetto, si deve in prima battuta tenere a mente quanto disposto dalla sentenza della Cass. S.u. 1966/14 secondo cui è principio immanente nel nostro ordinamento quello per cui la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una "decisione partecipata" mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra amministrazione e contribuente (anche) nella "fase precontenziosa" o endoprocedimentale", al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili.
Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento a essere sentito prima dell'emanazione di questo, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall'art. 24 Cost., e il buon andamento dell'amministrazione, presidiato dall'art. 97 Cost.
Sulla necessità del diritto al contraddittorio vi è unanime giurisprudenza, sia di legittimità di merito: la risposta al quesito quindi parrebbe positiva anche se si deve precisare che, mentre sulla necessità del contraddittorio, come detto, la giurisprudenza è unanime, sulla necessità che lo stesso sia preventivo, i giudici di merito hanno mostrato maggiore tolleranza nei confronti dell'Ente Impositore ritenendo che il confronto tra le parti può avvenire anche successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.
Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento a essere sentito prima dell'emanazione di questo, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall'art. 24 Cost., e il buon andamento dell'amministrazione, presidiato dall'art. 97 Cost.
Sulla necessità del diritto al contraddittorio vi è unanime giurisprudenza, sia di legittimità di merito: la risposta al quesito quindi parrebbe positiva anche se si deve precisare che, mentre sulla necessità del contraddittorio, come detto, la giurisprudenza è unanime, sulla necessità che lo stesso sia preventivo, i giudici di merito hanno mostrato maggiore tolleranza nei confronti dell'Ente Impositore ritenendo che il confronto tra le parti può avvenire anche successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.
giovedì 27 agosto 2015
L'Avvocato Nicola Ricciardi spiega cos'è la Voluntary Disclosure
Fra le
attività fornite dai professionisti abilitati, ai fini dell'adesione
dei propri clienti alla collaborazione volontaria (nota come
voluntary disclosure), c'è l’assistenza nella compilazione del
modello di adesione, approvato con provvedimento dell’Agenzia del
30 gennaio 2015.
I
soggetti che aderiscono alla voluntary disclosure detta
“internazionale”, devono compilare la sezione II del modello,
dove deve essere indicata la consistenza del patrimonio detenuto
all’estero. Inoltre va tenuta in conto la violazione della
disciplina sul monitoraggio fiscale relativamente a tutti i periodi
d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta,
non sono scaduti i termini per l’accertamento o per la
contestazione della violazione degli obblighi in materia di modulo
RW.
Affidarsi
a un avvocato per la voluntary disclosure
Ai fini
dell’individuazione del valore delle attività estere da dichiarare
in tali righi, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18
dicembre 2013 n.151663 ha previsto che per l’individuazione del
valore delle attività finanziarie devono essere adottati gli stessi
criteri validi ai fini dell’IVAFE, per il quale il valore delle
attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato
al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono
detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario
estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa
di assicurazione estera.
Alla
prova dei fatti però, le banche estere di solito valorizzano il
conto titoli dei propri clienti al valore di mercato, tanto che il
costo storico può risultare un dato difficile da individuare.
venerdì 19 giugno 2015
La dichiarazione dei redditi si può modificare? L'Avvocato Nicola Ricciardi risponde
Un tema sempre di
attualità è quello delle verifiche sulle dichiarazioni dei redditi,
poiché il contribuente è consapevole di quanto un piccolo errore
possa costare caro, perciò è utile sapere che è possibile
ritrattare una dichiarazione se sono avvenuti dei cambiamenti al
momento della verifica fiscale.
È
quello che sostiene la sentenza n. 79/05/15, con la quale i Giudici
della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone affermano che
chi è sottoposto ad attività di verifica, mentre la stessa si
svolge, può trovarsi a fornire dichiarazioni che non corrispondono
poi al vero; tuttavia si può ritrattare con una specifica
dichiarazione che può essere poi allegata agli atti di causa.
giovedì 22 gennaio 2015
Quando si applica l'agevolazione fiscale del 55%? Risponde l'Avvocato Ricciardi
In questo articolo si parla delle condizioni necessarie all'applicazione del vantaggio fiscale del 55% nel caso di interventi per il risparmio energetico.
Questa agevolazione è destinata a chi esegua e sostenga la spesa dell'intervento, indipendentemente dalla categoria catastale dell'immobile, dal tipo di contribuente e dall'attività svolta, come previsto dall'art. 1 commi 344 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Questa agevolazione è destinata a chi esegua e sostenga la spesa dell'intervento, indipendentemente dalla categoria catastale dell'immobile, dal tipo di contribuente e dall'attività svolta, come previsto dall'art. 1 commi 344 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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