mercoledì 19 marzo 2014

Studi di settore e commercialisti, una sentenza spiegata dall'Avvocato Nicola Ricciardi

Sentenza su studi di settore commento Avvocato Ricciardi
In base alle conclusioni della sentenza 384/29/14 della Ctr Lombardia l'esperto di diritto tributario Avvocato Nicola Ricciardi riassume la situazione fiscale di un commercialista per il quale la presunzione dei maggiori compensi professionali basata sull’applicazione degli studi di settore non dovrebbe avere valore poiché questi non sono significativi del tempo dedicato alle curatele perché riguardano attività svolte in più anni.

Il commercialista, infatti, ha svolto in prevalenza l'attività di curatore fallimentare e solo occasionalmente quella di ragioniere.

La vicenda processuale riguarda un professionista che nel 2005 ha dichiarato circa 45mila euro di compensi, di cui 7mila per l’acconto della curatela di un primo fallimento e altri 6mila per la consulenza tecnica di una seconda procedura concorsuale. In quell’anno il contribuente ha dedicato l’80% del suo tempo all’attività di curatore e il restante 20% a quella più remunerativa di ragioniere. Pur avendo percentualmente suddiviso i compensi tra le due attività nella compilazione del quadro D degli studi di settore, l’amministrazione finanziaria gli ha accertato maggiori compensi per oltre 22mila euro.

martedì 11 marzo 2014

Quali sono i criteri per stabilire il valore di avviamento? Nicola Ricciardi commenta la sentenza

Avvocato Nicola Ricciardi commenta sentenza
Il valore di avviamento di un'azienda che sta per essere ceduta deve essere calcolato con criteri certi, a tal fine l'Avvocato Nicola Ricciardi riporta come esempio la sentenza 13/1/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, che ribadisce l'importanza dell'accuratezza in caso di rettifica dei dati.

Nicola Ricciardi spiega i criteri adoperati dall'Agenzia delle Entrate

La vicenda riguarda un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate ridetermina maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, a seguito di rettifica del valore di avviamento di una cessione di azienda. Avverso tale provvedimento, sia la parte acquirente sia la parte venditrice propongono istanza di autotutela dell'atto impositivo perché solo per mero errore materiale, le parti avevano parlato di cessione d'azienda, ma in realtà il trasferimento era relativo solo a un ramo della stessa azienda; l'ufficio accoglieva le richieste ma solo in parte, emettendo quindi provvedimento parziale di autotutela.