Fra le
attività fornite dai professionisti abilitati, ai fini dell'adesione
dei propri clienti alla collaborazione volontaria (nota come
voluntary disclosure), c'è l’assistenza nella compilazione del
modello di adesione, approvato con provvedimento dell’Agenzia del
30 gennaio 2015.
I
soggetti che aderiscono alla voluntary disclosure detta
“internazionale”, devono compilare la sezione II del modello,
dove deve essere indicata la consistenza del patrimonio detenuto
all’estero. Inoltre va tenuta in conto la violazione della
disciplina sul monitoraggio fiscale relativamente a tutti i periodi
d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta,
non sono scaduti i termini per l’accertamento o per la
contestazione della violazione degli obblighi in materia di modulo
RW.
Affidarsi
a un avvocato per la voluntary disclosure
Ai fini
dell’individuazione del valore delle attività estere da dichiarare
in tali righi, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18
dicembre 2013 n.151663 ha previsto che per l’individuazione del
valore delle attività finanziarie devono essere adottati gli stessi
criteri validi ai fini dell’IVAFE, per il quale il valore delle
attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato
al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono
detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario
estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa
di assicurazione estera.
Alla
prova dei fatti però, le banche estere di solito valorizzano il
conto titoli dei propri clienti al valore di mercato, tanto che il
costo storico può risultare un dato difficile da individuare.
Secondo
quanto chiarito dalla Circolare Agenzia delle Entrate n.10 del 13
marzo 2015, un eventuale errore nella determinazione del valore delle
attività estere rilevate dall’Ufficio nel corso dell’esame della
documentazione e della relazione accompagnatoria, non produce
necessariamente effetti negativi sul prosieguo della procedura.
Sarà
infatti cura dell’Ufficio, previo contraddittorio con la parte,
tener conto dei dati conseguentemente rettificati o della
documentazione ulteriormente prodotta; la fattispecie è ovviamente
diversa da quella in cui dovessero emergere, dopo il perfezionamento
della procedura, ulteriori attività estere o redditi a questi
connesse o maggiori imponibili che non sono stati oggetto della
procedura, così come l’esistenza di cause di inammissibilità non
dichiarate dal contribuente o la falsità della documentazione e
delle informazioni dallo stesso fornite.
In
quest'ultimo caso, fatta salva l’efficacia degli atti
perfezionatisi nell’ambito della procedura, l’Ufficio procederà
a interessare l’Autorità Giudiziaria competente.
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