giovedì 27 agosto 2015

L'Avvocato Nicola Ricciardi spiega cos'è la Voluntary Disclosure

Fra le attività fornite dai professionisti abilitati, ai fini dell'adesione dei propri clienti alla collaborazione volontaria (nota come voluntary disclosure), c'è l’assistenza nella compilazione del modello di adesione, approvato con provvedimento dell’Agenzia del 30 gennaio 2015.
Voluntary disclosure spiegata da avvocato RicciardiI soggetti che aderiscono alla voluntary disclosure detta “internazionale”, devono compilare la sezione II del modello, dove deve essere indicata la consistenza del patrimonio detenuto all’estero. Inoltre va tenuta in conto la violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi in materia di modulo RW.


Affidarsi a un avvocato per la voluntary disclosure

Ai fini dell’individuazione del valore delle attività estere da dichiarare in tali righi, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013 n.151663 ha previsto che per l’individuazione del valore delle attività finanziarie devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’IVAFE, per il quale il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera.
Alla prova dei fatti però, le banche estere di solito valorizzano il conto titoli dei propri clienti al valore di mercato, tanto che il costo storico può risultare un dato difficile da individuare.



Secondo quanto chiarito dalla Circolare Agenzia delle Entrate n.10 del 13 marzo 2015, un eventuale errore nella determinazione del valore delle attività estere rilevate dall’Ufficio nel corso dell’esame della documentazione e della relazione accompagnatoria, non produce necessariamente effetti negativi sul prosieguo della procedura.
Sarà infatti cura dell’Ufficio, previo contraddittorio con la parte, tener conto dei dati conseguentemente rettificati o della documentazione ulteriormente prodotta; la fattispecie è ovviamente diversa da quella in cui dovessero emergere, dopo il perfezionamento della procedura, ulteriori attività estere o redditi a questi connesse o maggiori imponibili che non sono stati oggetto della procedura, così come l’esistenza di cause di inammissibilità non dichiarate dal contribuente o la falsità della documentazione e delle informazioni dallo stesso fornite.

In quest'ultimo caso, fatta salva l’efficacia degli atti perfezionatisi nell’ambito della procedura, l’Ufficio procederà a interessare l’Autorità Giudiziaria competente. 

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