martedì 27 ottobre 2015

Tassa rifiuti e assegnazione dell'ex casa coniugale

In caso di separazione o divorzio, come ci si regola per la tassa sui rifiuti relativa all'immobile in cui si conviveva?
L'Avvocato Nicola Ricciardi esamina la questione con la collaborazione dell'Avvocato Foligno sul sito FinTer, qui riportiamo una sintesi: se un contribuente si separa o divorzia con la negoziazione assistita e nella “convenzione di negoziazione” stabilisce l’assegnazione della casa coniugale all'ex moglie, bisogna applicare le disposizioni previste dall'art. 4 comma 12-quinquies, D.L. 16/2012.  
Assegnazione casa ex coniuge secondo la legge

Queste norme prevedono che l’assegnazione dell’abitazione coniugale a favore di uno dei coniugi, disposta a seguito di provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio si intenda in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.  



A tal proposito, rileva il disposto dell'art. 6 DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 che dispone che “La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.  

Il comma 3 dello stesso articolo chiarisce che l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Si aggiunga che il DL 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, art. 4 c. 12-quinquies, nello stabilire che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge si intenda effettuata a titolo di diritto di abitazione (ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria) si riferisce all'assegnazione disposta “a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”, risultando il termine ‘provvedimento’ un concetto ampio all’interno del quale parrebbe potersi ricondurre anche i due istituti qui in esame.  

Si ritiene, pertanto, che parrebbe sostenibile estendere anche a detti istituti la previsione ex DL 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, art. 4 c. 12-quinquies. A sostegno di tale conclusione soccorre anche la RISOLUZIONE N. 65/E dell’Agenzia delle entrate del 16/07/15 relativa alla possibile applicazione anche agli accordi di negoziazione assistita ex art. 6, comma 1, del DL 12 settembre 2014, n. 13 di misura diversa da quella in esame, ovvero l’esenzione dall’imposta di registro ai sensi dell’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, ma il percorso argomentativo seguito dell’Agenzia pare utile anche per la risoluzione del presente quesito.  

Così considera l’Agenzia delle Entrate: “Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge n. 132 del 2014 (…) comma 3 (…) "l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio...". L'accordo concluso secondo le descritte modalità produce, dunque, i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti di separazione e divorzio; come evidenziato, infatti, in base a detti accordi, se ritenuti regolari dal Procuratore della Repubblica, possono essere effettuate le dovute annotazioni negli atti dello stato civile riguardanti i coniugi.

Data la parificazione degli effetti dell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui al citato articolo 6 del decreto legge n. 132 del 2014 ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, deve ritenersi applicabile anche a detto accordo l'esenzione disposta dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, sempreché dal testo dell'accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.   Detta interpretazione è coerente con le considerazioni espresse, in sede referente, dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati (resoconto della seduta del 27 ottobre 2014) che, in sede di esame delle misure introdotte con il citato decreto legge n. 132 del 2014, ha precisato che l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 19 delle Legge 6 marzo 1987, n. 74 "... trova applicazione anche per il nuovo procedimento, essendo questo una parte del procedimento di separazione e divorzio al quale il regime di favore viene applicato".

Per completezza si rammenta che con l'art. 4 DL 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 viene espunto il riferimento agli immobili accatastati come F2 in quanto privi di rendita e non assoggettabili ad Imu.

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